1. È istituita l'indennità di genitore. L'indennità si applica esclusivamente ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, genitori di figli nati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, che intendano ridurre la propria attività lavorativa o che siano privi di occupazione. L'indennità è erogata a cadenza mensile.
2. In caso di riduzione dell'attività lavorativa, l'indennità di cui al comma 1 è dovuta al genitore richiedente applicando
a) fino a 20.000 euro di reddito totale familiare: aliquota del 100 per cento;
b) oltre 20.000 euro e fino a 30.000 euro di reddito familiare totale: aliquota del 50 per cento:
c) oltre 30.000 euro e fino a 40.000 euro di reddito familiare totale: aliquota del 25 per cento;
d) oltre 40.000 euro e fino a 50.000 euro di reddito familiare totale: aliquota del 10 per cento.
3. Oltre 50.000 euro di reddito familiare totale, l'indennità di cui al comma 2 non è corrisposta.
4. Ai fini dei commi 2 e 3, il reddito familiare totale è determinato al netto dell'importo della diminuzione conseguente alla riduzione dell'attività lavorativa.
5. Se il genitore richiedente risulta privo di occupazione, l'indennità di cui al comma 1 è corriposta nelle seguenti misure mensili:
a) 500 euro, se il reddito familiare totale non supera 10.000 euro;
b) 375 euro, se il reddito familiare totale è compreso tra 10.001 euro e 20.000 euro;
c) 250 euro, se il reddito familiare totale è compreso tra 20.001 euro e 40.000 euro;
d) 125 euro, se il reddito familiare totale è compresa tra 40.001 euro e 50.000 euro.
6. Le indennità di cui al presente articolo non possono comunque superare un importo massimo di 500 euro mensili e non spettano ai lavoratori o alle lavoratrici che hanno usufruito del congedo parentale facoltativo previsto dall'articolo 32 del testo unico, come modificato dalla presente legge.